Art. 1.
(Princìpi degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche).

      1. Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia scolastica e degli assetti e delle competenze definiti dall'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito dei princìpi e degli indirizzi generali dell'ordinamento scolastico, concorrono a realizzare l'autogoverno delle istituzioni stesse, la partecipazione attiva e democratica degli studenti e dei genitori alla vita della scuola, il collegamento e l'interazione delle scuole con le comunità locali e con le espressioni rappresentative, culturali e associative dei rispettivi territori.
      2. Nell'organizzazione delle istituzioni scolastiche le funzioni di indirizzo e di programmazione spettano agli organi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c); i compiti di gestione e di coordinamento spettano al dirigente scolastico.
      3. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse strumentali e finanziarie e dei risultati del servizio.
      4. Negli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono presenti rappresentanze degli enti locali competenti alla messa a disposizione delle strutture edilizie e, per quanto concerne gli istituti dell'area tecnico-professionale, esperti appartenenti alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione e del lavoro.
      5. Le istituzioni scolastiche costituiscono i propri organi collegiali e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

 

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      6. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle scuole paritarie e alle istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa è a carico dell'ente gestore secondo le disposizioni del codice civile e con applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.